Qualità delle acque destinate al consumo umano, in Gazzetta il Decreto Legislativo che modifica il D.Lgs. 18/2023

Il Decreto Legislativo n. 102 del 19 giugno 2025 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 24 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153 del 04/07/2025. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

 

DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2025, n. 102
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153 del 04/07/2025 – Supplemento Ordinario n. 24

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. (25G00106)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2025

Art. 1 – Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 2 – Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 3 – Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 4 – Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 5 – Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 6 – Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 7 – Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 8 – Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 9 – Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 10 – Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 11 – Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 12 – Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 13 – Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 14 – Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 15 – Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 16 – Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 17 – Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 18 – Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 19 – Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 20 – Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 21 – Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 22 – Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 23 – Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 24 – Modifiche agli allegati al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
Art. 25 – Clausola di invarianza finanziaria
Allegato I – REQUISITI MINIMI RELATIVI AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITA’ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Allegato II – CONTROLLO E MONITORAGGIO
Allegato III – SPECIFICHE PER L’ANALISI DEI PARAMETRI
Allegato IV – INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Allegato V – IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE LA CUI QUALITA’ NON E’ OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO
Allegato VI – CRITERI DI APPROVAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA DELL’ACQUA (PSA) PER LE FORNITURE IDRO-POTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 8 DEL PRESENTE DECRETO
Allegato VII – INFORMAZIONI AMBIENTALI PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO NELLE AREE DI ALIMENTAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO DI ACQUE DA DESTINARE AL CONSUMO UMANO
Allegato VIII – CLASSI DI STRUTTURE PRIORITARIE
Allegato IX – REMAF: DEFINIZIONE, REQUISITI TECNICI E VIGILANZA

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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