In base a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 1169/2011, diverrà obbligatoria l’etichetta nutrizionale (“dichiarazione nutrizionale”) per i prodotti preimballati a decorrere dal 13 dicembre 2016. Il Reg. UE n. 1169/2001, nell’articolo 2, comma 2, lettera e), fornisce la seguente definizione di “alimento preimballato”: l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. Le informazioni obbligatorie da riportare nel medesimo ordine sono le seguenti:
– Energia (kJ/kcal);
– Grassi (g) di cui acidi grassi saturi (g);
– Carboidrati (g) di cui zuccheri (g);
– Proteine (g);
– Sale (g).
I valori sono espressi per 100 g o per 100 ml, ed eventualmente per porzione se questa è chiaramente quantificata e indicata in etichetta. Alle indicazioni obbligatorie possono essere facoltativamente aggiunte una o più indicazioni relative a:
– acidi grassi moninsaturi;
– acidi grassi polinsaturi;
– polioli (o polialcoli);
– amido;
– fibre;
– vitamine e sali minerali (se presenti secondo quantità significative prestabilite).
Per quanto riguarda le modalità di presentazione, il Reg. UE n. 1169/2011 ribadisce la necessità di riportare le indicazioni, obbligatorie e facoltative, nello stesso campo visivo e in formato tabulare oppure, se lo spazio non lo consente, in formato lineare . La dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria, nei seguenti casi:
1. i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
20. bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume; in questi casi la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico.